Allegato “A” al n.28224/9343 di Repertorio
Art. 1) DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
È costituita una Associazione culturale senza scopo di lucro sotto la denominazione “Donne e Scienza” .
La durata dell’ Associazione è a tempo indeterminato.
La sede dell’Associazione è presso la Casa internazionale delle Donne, via della Lungara 19, Roma.
L’Associazione è disciplinata dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e dalle altre successive norme in vigore.
Art. 2) FINALITA’ E SCOPI
L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro.
Finalità dell’Associazione è quella di promuovere, attraverso la ricerca e la riflessione, la documentazione e le relative pubblicazioni, la trasmissione e la comunicazione, la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica sia quantitativamente che qualitativamente.
In particolare essa si propone di:
a) operare per la costruzione di una rete italiana per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative su scala nazionale e internazionale, con particolare riferimento ai paesi appartenenti alla Unione Europea;
b) raccogliere il materiale documentario utile per conoscere la situazione delle donne attive nella ricerca scientifica sia pubblica che privata, le
normative e le politiche relative;
c) promuovere ricerca, organizzare convegni, dibattiti e iniziative atte a approfondire e diffondere la conoscenza degli aspetti inerenti la soggettività e l’esperienza femminili nella pratica della ricerca scientifica;
d) promuovere e organizzare la partecipazione delle ricercatrici italiane alle iniziative italiane e internazionali su questa materia;
e) promuovere l’integrazione della dimensione di genere in ricerca e innovazione.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni od organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi finalità analoghe o complementari
Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dalle quote annuali versate dalle/i socie/i, da beni mobili e immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dai beni acquistati con i proventi dell’attività dell’Associazione.
Il patrimonio così formato costituisce il fondo di dotazione dell’Associazione.
L’ Assemblea annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi una tantum all’atto di adesione all’Associazione, nonché la quota
annuale di rinnovata adesione, anche per ammontare differenziato, secondo la categoria di partecipazione come precisato al successivo articolo 4.
L’Assemblea, o, in caso di urgenza il Consiglio Direttivo, può determinare, in caso di particolari necessità, il versamento di somme in via straordinaria; l’associata/o che non intenda aderire ha diritto di recedere dall’Associazione, fermo restando l’obbligo dei versamenti ordinari già dovuti. Tali versamenti straordinari non sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso.
L’associata/o receduta/o, decaduta/o o dimissionaria/ o, o gli eredi dell’associata/o defunta/o non hanno diritto a ripetere le quote versate, sia in via ordinaria che straordinaria. Resta il diritto alla restituzione per le somme versate a titolo di prestito anche infruttifero alla Associazione; il diritto al rimborso dovrà risultare dal titolo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea a nessun titolo quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
Per le attività accessorie sarà tenuta una separata contabilità, nel rispetto del D.Lvo. n.460/1997, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 4) ASSOCIATE E ASSOCIATI
Le associate e gli associati si distinguono in quattrocategorie: Socie fondatrici, Socie e Soci ordinarie/i, Socie e soci sostenitrici/ori, Socie e soci onorari.
– sono Socie fondatrici coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo o che, avendone fatto precedente richiesta, sono state accettate come socie fondatrici in sede di costituzione della Associazione;
– sono Socie/i ordinarie/i coloro che partecipano alla vita dell’associazione versando la quota annuale;
– sono Socie/i sostenitrici/ori coloro che contribuiscono economicamente alla vita sociale di “Donne e Scienza” e ne appoggiano progetti e attività.
– sono Socie/i onorarie/i coloro che su proposta delle socie/i e approvazione del Consiglio Direttivo vengono nominate/i perché si sono distinte/i per attività nei loro settori scientifici o professionali e/o nel promuovere la parità di genere.
Ogni associata/o è tenuta/o al versamento della quota annua di adesione, ad esclusione delle socie/i onorarie/i.
Ogni associata/o a qualsiasi categoria appartenga, purché in regola con il versamento delle quota annuale, ha diritto di voto in assemblea.
Solamente le socie possono essere elette per le cariche di Presidente e Vicepresidente di cui all’art. 6.
Art. 5) AMMISSIONE – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIA/O
L’ammissione di nuove/i socie/i avviene su presentazione di una/un o più socie/i o per autocandidatura. Il Consiglio Direttivo approva o meno tale ammissione con il voto favorevole unanime e ne dà comunicazione all’assemblea alla prima successiva riunione.
La qualità di socia/o si perde per morte, dimissioni o decadenza e per la causa di recesso indicata al superiore articolo 3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei riguardi di chi non abbia provveduto ai versamenti obbligatori per almeno tre anni; la decadenza è comunicata dal Consiglio alla assemblea nella prima successiva riunione.
Le quote obbligatorie versate all’Associazione non sono ripetibili dalle socie dimissionarie, recedute o decadute né dagli eredi delle socie defunte.
Art. 6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’ Associazione:
– L’ Assemblea
– Il Consiglio Direttivo
– La Presidenza, che è composta dalla Presidente e dalla Vicepresidente.
Art. 7) ASSEMBLEA
L’ Assemblea è costituita da tutte le socie e i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’ approvazione del bilancio e, quando necessario per il rinnovo delle cariche sociali.
L’assemblea:
– indica le linee generali della attività dell’Associazione;
– delibera in merito alle modifiche dello statuto,
– delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 12;
– approva i bilanci;
– elegge il Consiglio Direttivo, nel cui ambito designa la Presidente e la Vice-Presidente;
– delibera o esprime pareri in merito ad ogni argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata dalla Presidente in tutti i casi previsti dal presente Statuto e ogni qualvolta ella lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle/i socie o delle/i componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione è fatta in forma scritta e preferibilmente via email almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima .
L’Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero delle socie presenti.
Ogni socia/o ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solo a persona socia che non sia componente del Consiglio Direttivo.
Ciascuna/o delegata/o non può detenere più di due deleghe.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice di chi è presente in proprio o per delega.
E’ ammesso il voto per corrispondenza, anche telematica.
Per le modifiche statutarie, ivi compreso la delibera concernente lo scioglimento dell’associazione, occorre il voto favorevole, espresso di persona o per delega o per corrispondenza della maggioranza di associate/i.
L’assemblea è presieduta dalla Presidente o dalla Vicepresidente; in loro assenza, da qualsiasi socia/o su designazione delle/i presenti.
L’ Assemblea nomina a ogni riunione un/una segretaria/o della seduta con il compito di redigere il verbale.
Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove associate/i elette/i dall’ Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali. Le/i componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina al suo interno una/un Tesoriera/e.
Art. 9) POTERI E COMPETENZE
Al Consiglio Direttivo compete l’ordinaria amministrazione, la gestione dell’Associazione e la realizzazione dei suoi scopi secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea. Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione per il funzionamento dell’Associazione. Delibera in merito alla ammissione e alla decadenza di Socie e Soci.
Il Consiglio predispone il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone quindi all’approvazione dell’Assemblea. Anche per le delibere del Consiglio è ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 10) PRESIDENZA
La Presidenza è costituita da una Presidente e da una Vicepresidente.
La rappresentanza legale dell’associazione spetta alla Presidente e, in caso di sua assenza, alla Vicepresidente; la firma della Vicepresidente attesta di per sé l’assenza o l’impedimento della Presidente.
Le cariche di Presidente e Vicepresidente hanno durata di tre esercizi sociali.
Art. 11) ESERCIZIO SOCIALE
L’ esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I libri sociali e contabili dell’ Associazione sono visibili ad ogni associata/o che ne faccia
motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese della/del richiedente.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché beni, fondi, riserve, donazioni ricevute durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.
Per le attività accessorie e non principali, sarà tenuta ai sensi di legge una contabilità separata, nel rispetto di quanto previsto dal T.U. n. 460/97 e variazioni successive.
Art. 12) SCIOGLIMENTO – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto, previa delibera assembleare ad altra Associazione o Ente avente finalità analoghe o affini, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo istituito con D.P.C.M. 26 settembre 2000, e salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 13) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’ interpretazione o esecuzione del presente Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà messa in giudizio di una arbitra, mediatrice amichevole, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo a arbitrato irrituale. L’ arbitra sarà scelta di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell’ arbitra sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto ove ha sede l’Associazione.
Art. 14) RINVIO
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute e alle altre leggi vigenti in materia in particolare al T.U. n. 460/97.
Il presente Statuto entra in vigore in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea, in data 2 Novembre 2020