I Comitati Unici di Garanzia (CUG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Associazione Donne e Scienza, impegnata sia a livello nazionale, che europeo alla costruzioni di politiche di gender mainstreaming nelle istituzioni di ricerca pubbliche e private, vogliono portare alla Vostra attenzione un elemento importante non preso in considerazione nel recente Decreto Ministeriale –Assunzioni- Legge di Stabilità 2016 del 26 febbraio 2016. Il DM inerente l’assunzione di giovani ricercatori negli enti di ricerca, all’Art1, comma 5, definisce giovani studiosi “i soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni”. In nessun punto del DM si menziona che tale periodo può essere esteso per tener conto della genitorialità o di particolari problemi di salute.
Tale criterio non tiene in alcun conto:
• la maternità, come definita dalla normativa italiana sia per personale dipendente con contratti a tempo determinato, che per assegnisti e dottorandi (vedi D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, DM del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 sulla tutela della maternità, nota MIUR 10331/2011 ). In tale contesto quindi, ogni donna, che porta avanti una maternità ‘fisiologica’, cumulando 5 mesi di congedo obbligatorio, e durante il primo anno di vita del bambino, fa fatica a tenere il passo con la produttività di chi non è impegnato nel carico di cura genitoriale;
• la genitorialità: un analogo discorso è applicabile in misura proporzionale anche ai padri in regime di congedo parentale;
• la tendenza europea che
– da un parte definisce i criteri di elegibilità per i bandi europei tenendo conto della maternità (18 mesi per ogni figlio/a) ( ad esempio il bando ERC – elegibility criteria –pag17 https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2016.pdf
e
– dall’altra vede nell’incentivazione della presenza femminile a tutti i livelli della ricerca uno degli obiettivi futuri e necessari per uno sviluppo della stessa (vedi http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/gender/h2020-higuide-gender_en.pdf);
• le assenze prolungate (e relativi periodi di mancanza di produttività) legate a documentati problemi di salute.
Al fine di rispettare il lavoro delle donne tutte e di incentivare la presenza femminile nella ricerca (tenuto presente che oggi in Italia le donne che conseguono il dottorato sono in numero maggiore degli uomini, ma il loro numero crolla nel momento delle assunzioni nei posti di ruolo sia nell’Università, che nella Ricerca, vedi https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library&lib=gender_equality) si richiede di integrare la definizione di cui all’Art. 1, comma 5, estendendo il periodo di 5 anni per tener conto della maternità e del congedo parentale, nelle modalità ritenute più opportune dal legislatore con indicazione unica per tutti gli Enti di Ricerca. Va altresì incluso il riconoscimento di periodi di malattia, per tutelare coloro che abbiano sofferto di problemi di salute nel lasso temporale considerato.
Un esempio di tale integrazione potrebbe essere: “Tale limite di cinque anni potrà essere esteso nei casi di seguito elencati, che dovranno essere opportunamente documentati nella domanda di partecipazione al concorso: in caso di maternità: di 18 mesi per figlio avuto prima o dopo il PhD; in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata del congedo utilizzato per ogni figlio; in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni: di un periodo pari alla durata di ogni singolo evento considerato.”
CUG del Consiglio Nazionale delle Ricerche
CUG dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
CUG dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
CUG dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Associazione Donne e Scienza
11.03.2016